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Consigli legali per la realizzazione di pagine web (di Valentina Frediani)

Il sito web rappresenta un �biglietto da visita� valido nell�era di internet in particolar modo se mediante il proprio sito si intende esercitare una professione o una attivit�. � quindi importante tener conto, una volta intenzionati seriamente alla sua realizzazione, che oltre agli aspetti grafici e contenutici, una delle fasi pi� delicate � quella inerente il contenuto dell�accordo per la realizzazione delle pagine web.

|Valentina frediani| ... Ad oggi pochi sono coloro che adottano contratti per la realizzazione di pagine web, benché sia una delle tematiche che dà maggiormente adito a controversie.
Facciamo quindi una carrellata sugli aspetti principali che dovrebbe contenere un contratto di questo tipo.
Occorre innanzitutto premettere che il contratto per la realizzazione di pagine web ha come parti colui che ha le capacità e le conoscenze necessarie alla creazione di pagine web o interi siti - cioè il realizzatore - e colui che ha interesse a veder proiettata la propria attività in rete - ovvero il committente -.
Prima di procedere a qualsiasi tipo di negoziazione, occorrerà che il realizzatore comprenda in modo approfondito quali sono gli obiettivi che il committente si prefigge di raggiungere grazie al sito da costruire. Altrettanto il committente dovrà essere in grado di puntualizzare sia lo scopo del sito, sia la tipologia di visitatori che probabilmente andranno a navigare sulle pagine: un passaggio con pochi aspetti giuridici ma sostanziale al fine poi di determinare il contenuto del contratto.
Una volta messo a fuoco quanto sopra, è interesse di entrambe le parti stipulare un accordo scritto che attraverso le specifiche del progetto di realizzazione tuteli il realizzatore da eventuali recriminazioni a fine lavori, e garantisca al committente di non gettare fondi al vento in cambio di un sito non funzionale e inadatto allo scopo.
Oggetto del contratto, e quindi le attività cui potrà essere chiamato il realizzatore, saranno essenzialmente la consulenza con progettazione del sito e la realizzazione della grafica. Con le attività di consulenza e la successiva progettazione il realizzatore si impegnerà a tradurre in un progetto quelle che sono le intenzioni del committente al fine di concretizzarne le idee e traslarle successivamente in pagine web (quantità di pagine, indice dei contenuti, eventuale presenza di database, ecc.). con l’attività di realizzazione grafica, invece, prevedendo un contributo maggiormente artistico da parte del realizzatore, lo stesso si impegnerà ad intervenire direttamente sulla composizione dell’immagine, sulla collocazione dei testi, sulla presenza di fotografie, richiami sonori o quant’altro posizionabile su un sito.
È interesse del realizzatore puntualizzare sin dall’inizio se la fornitura dei testi e delle immagini sarà a carico proprio o del committente, anche se generalmente è consigliabile lasciare questo tipo di fornitura direttamente al committente che avrà indubbiamente conoscenze sufficienti per individuare gli argomenti di interesse dei potenziali visitatori.
Ed anche dal punto del vista del committente stesso fornire direttamente i testi e le immagini sarà una manovra più “sicura”: accertarsi in prima persona in particolare, sull’origine della provenienza del materiale eviterà eventuali cause di violazione del diritto di autore; succede spesso infatti che taluno vada a reperire in rete testi o immagini appropriandosene senza autorizzazione e collocandoli su pagine web all’insaputa del titolare.
Su qualsiasi parte si focalizzi la fornitura di testi ed immagini non trascuriamo di dettagliarlo nel contratto: indichiamo espressamente che colui che non fornisce testi ed immagini sarà sollevato da qualsiasi responsabilità conseguente a violazioni del diritto di autore in relazione ai contenuti del sito.
Qualora la scelta di assumersi l’incombenza ricada sul committente, questo avrà a suo carico ogni responsabilità conseguente a omissioni o errori contenuti nel sito: omettere la descrizione di un prodotto per cui la legge obbliga l’indicazione di specifiche informazioni, pubblicare fotografie non corrispondenti a realtà, non potranno essere questioni riconducibili al realizzatore che rispetto a tali problematiche si porrà solo ed esclusivamente come mero esecutore.
Passando alla fase di svolgimento delle operazioni concordate, affinché il lavoro realizzato non incontri contestazioni ad attività conclusa, è interesse di entrambe le parti predisporre griglie scadenzate di presentazione del lavoro con relativa approvazione da parte del committente: ciò con lo scopo di evitare che il sito venga interamente realizzato senza alcuna supervisione del committente, che al termine potrebbe dunque disapprovare l’intero operato. Il mancato inserimento di una disciplina di avanzamento dei lavori, potrebbe far perdere i compensi al realizzatore e tempo ed investimenti preventivati al committente.
Non ultimo l’impegno che si può richiedere al realizzatore di non adottare la medesima grafica o la stessa tipologia di database in siti di eventuali concorrenti: la situazione, oltre che professionalmente scorretta, potrebbe provocare confusione nei potenziali visitatori-clienti, magari avvantaggiando un concorrente che si potrebbe avvalere di scelte grafiche o di contenuti già conosciute sul mercato virtuale grazie alla promozione effettuata dal committente originario.
Ancora una volta emerge chiaramente come non si debba trascurare l’importanza di sottoscrivere un accordo dettagliato circa i rapporti da instaurare: prevenire è sempre meglio che perdersi tra le aule di tribunale!!!

Avv. Valentina Frediani www.consulentelegaleinformatico.it

Il valore probatorio di una pagina web.

|Cristian Pellegrini| Il valore probatorio di una pagina web su supporto cartaceo (di Cristian Pellegrini)

Commento alla massima della Corte di Cassazione

La massima giurisprudenziale tratta dalla recentissima sentenza della Corte di Cassazione, Sezione lavoro n. 2912 del 18 febbraio 2004, recita che "la copia di una pagina web su supporto cartaceo ha valore probatorio solo se raccolta con le dovute garanzie per la rispondenza all�originale e la riferibilit� ad un momento ben individuato. Le informazioni tratte da una rete telematica sono per loro natura volatili e suscettibili di continua trasformazione. Va escluso che costituisca documento utile ai fini probatori una copia di pagina web su supporto cartaceo che non risulti essere stata raccolta con garanzia di rispondenza all�originale e di riferibilit� a un ben individuato momento (Cassazione Sezione Lavoro n. 2912 del 18 febbraio 2004, Pres. Mattone, Rel. Span�)."

Il provvedimento va accolto positivamente poich� rappresenta il tentativo di porre una qualche certezza in ordine alle molteplici implicazioni, anche processuali, determinate dalle nuove tecnologie, ossia una materia sulla quale sino a poco tempo fa regnava un deserto normativo e giurisprudenziale che tanto ha animato i giuristi in interpretazioni quasi mai concordi, probabilmente dovute ad una diversa percezione e conoscenza del mondo digitale.

La massima sopra riportata, infatti, sancisce il principio secondo il quale una pagina web su supporto cartaceo, laddove soddisfi le caratteristiche della rispondenza all�originale e di riferibilit� ad un momento ben individuato, ha valore probatorio.

Leggendo la sentenza dalla quale la massima � tratta, la suprema Corte non ha orientato la propria decisione in base al riscontro documentale rappresentato dalla pagina web su supporto cartaceo prodotta in giudizio e ci� spiega il perch� nella sentenza non vi siano spunti di analisi ulteriori rispetto a quelli gi� auto-evidenti presenti nella massima.

A riguardo si potrebbe soltanto aggiungere che la Suprema Corte abbia voluto tenere un basso profilo, profittando di altri elementi di causa per orientare la propria decisione e limitandosi ad affermare che comunque, la pagina web prodotta nel caso di specie, al di la della ritualit� della produzione stessa, determinava risultanze coerenti con altre indicazioni gi� fornite in giudizio.

In buona sostanza � come se la Corte, onde evitare un�eccessiva esposizione su un argomento tanto delicato, avesse da un lato evidenziato l�irrilevanza della pagina web prodotta per determinare la propria decisione, per poi affermare che la pagina stessa, comunque, avrebbe trovato ulteriori riscontri sulla base delle altre prove prodotte.

Questa impostazione, tuttavia, pone un dubbio: da un lato la Corte determina e massimizza le condizioni affinch� una pagina web su supporto cartaceo possa costituire una prova in giudizio, dall�altro sembra legare tale valenza a condizioni ulteriori ed esterne al predetto documento, come i riscontri probatori.

Dunque, quale delle due? E� sufficiente che la pagina web su supporto cartaceo abbia determinate caratteristiche oppure debbono sussistere ulteriori riscontri esterni a giustificazione delle risultanze che da tale prova possono essere tratte?

Il problema � tutt�altro che accademico poich� si discute dell�autosufficienza o meno della pagina web su supporto cartaceo (sia pure osservando le condizioni della riferibilit� e rispondenza) per assumere valore probatorio.

Invero, � auspicabile e logico propendere per una soluzione affermativa, visto che il contenuto della massima estrapolata dalla sentenza cita soltanto le condizioni interne al documento cartaceo mentre tace sui riscontri ulteriori ed esterni sopra indicati.

Peraltro, le condizioni che la massima indica per il verificarsi del suddetto assunto, a ben vedere, non sono molto diverse dalle condizioni richieste ad una qualsiasi prova documentale per cos� dire tradizionale, ossia quella di fornire in modo inequivocabile elementi certi in ordine al contenuto del documento, come pure la riferibilit� al suo autore.

Peraltro, � l�asserita naturale volatilit� delle informazioni tratte da una rete telematica ad aver giustificato la particolare attenzione della Suprema Corte al momento della raccolta delle informazioni stesse al fine di certificare la rispondenza e riferibilit� all�originale.

Scendendo ancora di pi� nelle implicazioni concrete della scelta giurisprudenziale, � lecito domandarsi quali particolarit� debba mostrare il supporto cartaceo per non essere contestato in ordine al riferimento temporale e alla rispondenza con la prodotta pagina web.

Ovviamente chi intendesse produrre in giudizio un siffatto documento dovrebbe innanzi tutto domandarsi in che modo controparte ne potrebbe contestare la validit�; senza dubbio, laddove il sito web riportasse la data di accesso, anch�essa riprodotta nel supporto cartaceo, ci� costituirebbe un primo elemento per rendere quanto meno pi� difficoltosa una ipotetica contestazione.

Peraltro, non � detto che la pagina web riprodotta sia stata cancellata dal sito ove � stata estratta e ci� ne faciliterebbe la riconducibilit� ed incontestabilit� delle informazioni ivi tratte, senza contare che vi sono strumenti tecnici, ad uso dei gestori del servizio, che consentono di rilevare quando e chi ha avuto accesso a quel dato sito.

Appare lecito domandarsi, pertanto, se il problema della riferibilit� sia invero problema di chi produce il documento in giudizio o di chi intende contestarlo.

In altre parole, ci si chiede se sia a carico di chi deposita una pagina web su supporto cartaceo, magari correlata della data di estrazione, ha dover fornire maggiori elementi tecnici per fugare ogni dubbio sulla corrispondenza e riferibilit� temporale alla pagina web medesima, oppure sia controparte a dover valutare gli accorgimenti per contestare la piena valenza probatoria del suddetto documento allorch� la prova prodotta appaia genuina.

Sicuramente spetta a chi introduce il giudizio provare le ragioni a fondamento delle proprie richieste, ma � altrettanto vero che la mancata contestazione � di per s� comportamento processualmente indicativo e valutabile in senso positivo per il soggetto producente; pare insomma che si possa supporre e, in un certo senso auspicarsi, per ovvie ragioni di economia processuale, che il Giudice possa accontentarsi del documento prodotto e concedergli piena valenza probatoria in mancanza di esplicita contestazione.

Una diversa prospettiva dell�argomento trattato impone una precisazione, quanto mai doverosa, in merito alla possibile confusione della pagina web su supporto cartaceo con il documento informatico, in quanto essi differiscono concettualmente, materialmente e, soprattutto, hanno una valenza probatoria che si fonda su diversi presupposti.

Il documento informatico, infatti, � un atto che viene parificato, sia sotto il profilo sostanziale che processuale, al documento cartaceo in quanto corredato di specifiche caratteristiche previste dalla legge, senza tuttavia perdere la propria dimensione digitale.

Tutto ci� significa che la pagina web su supporto cartaceo � la copia materiale di qualcosa di origine digitale, mentre il documento informatico � qualcosa che � e resta digitale, non ha bisogno di essere posto su supporto cartaceo per vedersi attribuita una valenza probatoria, n� ci si pone il problema della riferibilit� ad un momento ben individuato e della rispondenza all�originale.

Una volta chiariti tali aspetti, la massima sopra riportata, offre anche altri spunti di analisi poich� un�attenta e, forse maliziosa lettura, pu� rilevare la persistenza di un atteggiamento di sfiducia mal celato nei confronti del mondo web che si evince tra le righe della massima stessa.

Infatti, quanti sottoscriverebbero la precisazione fatta dalla Suprema Corte in ordine alla naturale volatilit� delle informazioni tratte da una rete telematica?

Volendo ipotizzare il risultato di un altrettanto ipotetico sondaggio, vi � da presumere che molti riterrebbero tale precisazione doverosa e addirittura ovvia, ma si potrebbe anche supporre che coloro che meglio conoscono l�ambiente digitale contestino che, in presenza di particolari procedure e di determinate competenze, la volatilit� delle informazioni digitali sia pi� accentuata che non in un ambito, per cos� dire, tradizionale.

Ovviamente la Suprema Corte non ha un compito didattico in senso stretto, ma l�interprete non pu� esimersi dal sottolineare come il mondo digitale, nella fattispecie il mondo del web, non determini rischi maggiori, bens� rischi diversi dal c.d. mondo reale, la cui conoscenza e prevedibilit� forse determina addirittura un ambiente di maggior sicurezza, specie se tutelato da una legislazione che ne favorisce lo sviluppo cogliendone le particolarit�.

Ne � un chiaro esempio la diffusa paura di effettuare pagamenti on line con carta di credito per l�incombente pericolo di vedersi intercettati per via telematica i dati identificativi e vedersi poi addebitare acquisti effettuati da altri.

Orbene, nessuno contesta l�esistenza di tali rischi ma pochi sottolineano come la normativa vigente in tema di commercio on line consenta di addebitare gli acquisti non effettuati dal titolare della carta di credito integralmente a carico dell�istituto di credito intermediario, senza contare che tali operazioni di pagamento vengono normalmente effettuate tramite procedure tecniche che garantiscono un elevato grado di sicurezza contro l�intercettazione abusiva. Considerato tutto ci�, non � forse pi� pericoloso portare con s� la carta di credito rischiandone lo smarrimento o la clonazione al momento di un acquisto presso un qualsiasi locale commerciale?

In tali evenienze, nessuno operer� alcun rimborso, eppure tale rischio � considerato minore di quello garantito dallo strumento telematico, ci� che evidenzia quanto il deficit culturale in ambiente digitale porti a conclusioni e comportamenti addirittura paradossali.

Attraverso l�esempio del pagamento on line con carta di credito non si vuole, giova ribadirlo, asserire l�assoluta sicurezza delle transazioni on line, ma soltanto evidenziare come falsi assunti allarmistici se non addirittura terroristici, debbano essere denunciati. Ci� ci consente di ribadire, come anche la naturale volatilit� delle informazioni presenti in rete asserita dalla Suprema Corte, sia una premessa non contestabile in senso stretto, ma che comunque va valutata con particolare attenzione proprio perch� pu� prestare il fianco ad interpretazioni assolutamente infondate che troppo spesso frenano lo sviluppo della rete a svantaggio degli utenti e della concorrenza.

Cristian Pellegrini (www.consulentelegaleinformatico.it)

 

Il valore probatorio di una pagina web (aspetti tecnici)

|roberto bello| Commenti tecnici di un CTU del Tribunale di Milano riferiti alla massima della Corte Costituzionale

La volatilita' e la facilita' di manipolare le informazioni telematiche richiedono particolari cautele nelle indagini e nell'acquisizione delle prove.

Gli archivi memorizzati su supporti magnetici sono, per loro natura, facilmente manipolabili; le versioni precedenti degli archivi scompaiono in modo totale e, a differenza di cio' che accade nel mondo del reale, non restano tracce della loro precedente realta'.

Nel mondo del digitale non sono disponibili tecniche equivalenti alla ricerca del DNA che esistono nel mondo del reale.

Oggi io posso creare un archivio elettronico con contenuti da me oggi voluti ma posso farli apparire come se fossero stati creati nel passato, assegnando all'archivio la data e l'ora di creazione a me piu' opportune; posso registrare oggi l'archivio su di un vecchio supporto di cdrom ancora vergine e non riscrivibile, camuffando per vecchio cio' che ho appena realizzato.

La stampa successiva della pagina web ottenuta dal cdrom, sapientemente invecchiato, costituirebbe un clamoroso falso anche se ad un primo esame parrebbe avere le dovute garanzie per la rispondenza all’originale e la riferibilità ad un momento ben individuato.

La rispondenza della pagina web su supporto cartaceo all'originale e la riferibilita' ad un momento ben individuato non puo' tecnicamente limitarsi alla rispondenza fra i contenuti grafici della pagina web che appaiono in stampa ed il corrispondente archivio digitale per le considerazioni appena fatte.

Occorre invece trovare rispondenze esterne ed indipendenti.

Ad esempio esiste un sito esterno ed indipendente che contiene la memoria storica delle pagine web sia nel loro aspetto grafico, sia in quello di linguaggio interno (es. html).

Questo sito non contiene tutto il pubblicato in tutti i siti e per ogni giorno; contiene pero' molto ed e' facile trovare quello che puo' interessare per verificare se una certa pagina web stampata e riferita al 2001 sia veramente coincidente con l'analoga pagina memorizzata nell'archivio storico in relazione al medesimo periodo.

Altre volte puo' accadere che le parti in lite abbiano prodotto, nei fascicoli di causa, i cdrom contenenti i programmi simbolici di funzionamento del sito, pero' privi dei dati necessari alla parte dinamica ed interattiva del sito stesso; ipotizziamo che il Consulente Tecnico di Ufficio abbia accertato la loro reciproca perfetta identita'; in questo caso il CTU potrebbe richiedere la ricostruzione di un archivio dei dati che sia compatibile con i simbolici contenuti nei cdrom delle parti in lite; l'esame tecnico del sito ricostruito sarebbe in grado di accertare il funzionamento o meno dei programmi anche nelle loro funzionalita' dinamiche ed interattive.

Altre volte ancora e' necessario trovare i riscontri presso terzi: fornitori di connessione ad Internet, consulenti, programmatori, web designer, ecc., naturalmente dopo aver ottenuto l'autorizzazione del Giudice.

In conclusione non ritengo ci sia qualche possibilita' tecnica di rendere probatoria una pagina web su supporto cartaceo in base al suo contenuto o semplicemente facendo riferimento ad un archivio digitale di supporto se entrambi provenienti dalla stessa fonte.

Roberto Bello
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